Indennità collaboratori sportivi - Bonus arbitri - art. 44, D.L. 73/2021

Caro Presidente,

a seguito della recente approvazione del “decreto Sostegni-bis” (art. 44, D.L. 73/2021), Sport e Salute S.p.A. procederà di nuovo ad erogare, anche in via automatica, un’indennità a tutti i collaboratori sportivi già beneficiari per i mesi precedenti e, tra essi, anche gli arbitri titolari di rapporto di collaborazione sportiva, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR.

Per l’erogazione della nuova indennità, che varierà da 800 a 2.400 euro, gli arbitri interessati dovranno autocertificare la persistenza dei presupposti e delle condizioni del diritto all’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 e tale conferma potrà avvenire anche a seguito della ricezione di una mail che abiliterà a richiedere l’erogazione automatica dell’indennità.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che Sport e Salute S.p.A., in una FAQ diffusa in risposta ad un quesito sulle indennità erogate ai sensi del precedente “decreto Sostegni” (D.L. 41/2021), ha affermato che se il campionato in cui un arbitro dirige fosse regolarmente in corso, l’associato non avrà diritto all’indennità in quanto in tal caso, si legge sul sito istituzionale www.sportesalute.eu, “il Covid-19 non incide sulle designazioni arbitrali”.

A titolo esemplificativo, rientrerebbero in questo ambito tutti gli arbitri che dallo scorso mese di aprile hanno ripreso a dirigere nei campionati regionali di Eccellenza.

Ove, quindi, non fossero più presenti i presupposti per ricevere l'indennità (sia per questa che per altre ragioni previste dalla legge come, ad esempio, una sopravvenuta percezione di redditi incompatibili con il bonus in argomento), in risposta alla mail che Sport e Salute S.p.A. invierà per accedere alla prevista procedura di conferma, si renderà necessario apporre il “flag” nella casella di rinuncia all'erogazione automatica.

Va, infatti, ricordato a tutti gli associati che un’eventuale indebita percezione del contributo a fondo perduto sarebbe pesantemente sanzionata sia in ambito amministrativo che, nei casi più gravi, penale e che tali responsabilità ricadrebbero direttamente su ogni associato che autocertificasse requisiti falsi e tale circostanza avrebbe ovviamente ricadute negative sull’immagine dell’intera Associazione.

Si prega di dare ampia diffusione agli associati dei contenuti di questa nota.

Il Comitato Nazionale è a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento.


Cordiali saluti.

Alfredo Trentalange
Presidente
Associazione Italiana Arbitri